Cavalli al pascolo e attività venatoria: quali regole conoscere? Una guida tra distanze da rispettare, fondi chiusi, silenzio venatorio e disposizioni regionali, per orientare proprietari e gestori di scuderie.
La convivenza tra attività venatorie e gestione dei cavalli al pascolo o nei maneggi richiede attenzione, responsabilità e conoscenza delle regole.
Il rischio non riguarda soltanto i colpi vaganti: anche lo spavento provocato dagli spari può mettere in difficoltà gli animali, con conseguenze per la loro sicurezza e per quella delle persone che li accudiscono.
Per orientarsi bisogna distinguere la distanza dagli edifici, la direzione dello sparo, la presenza di bestiame e le caratteristiche del terreno.
I riferimenti principali sono la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e l’articolo 842 del Codice civile, da leggere insieme alle disposizioni regionali e ai provvedimenti applicabili sul territorio.
Cavalli al pascolo: attenzione alle norme regionali
Non esiste nella legge 157/1992 una regola generale che imponga, in tutta Italia, una distanza di 100 metri tra chi esercita la caccia e un branco di cavalli al pascolo.
L’articolo 15, comma 10, affida alle Regioni la regolamentazione dell’attività venatoria nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado o semibrado. Spetta alle disposizioni regionali stabilire i parametri entro i quali la caccia è vietata e le modalità di delimitazione dei fondi.
Per conoscere le tutele applicabili a un pascolo occorre quindi verificare la normativa della Regione in cui si trova, rivolgendosi all’ufficio competente in materia faunistico-venatoria.
La distanza dagli animali e quella dagli edifici sono due cose diverse: la regola prevista per un’abitazione o un luogo di lavoro non va automaticamente trasferita al perimetro di un pascolo.
Le distanze da abitazioni, scuderie e luoghi di lavoro
L’articolo 21, comma 1, lettera e, vieta l’esercizio venatorio nelle zone comprese nel raggio di 100 metri dagli immobili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro.
Per un centro equestre è quindi importante considerare la destinazione degli edifici: abitazioni, uffici e strutture utilizzate come luoghi di lavoro rientrano nel riferimento previsto dalla norma. Non si deve però presumere che ogni punto dell’intera proprietà costituisca il punto da cui misurare questa distanza.
La stessa disposizione vieta inoltre l’esercizio venatorio nelle aie, nelle corti e nelle altre pertinenze dei fabbricati rurali.
Un’ulteriore tutela è prevista dalla lettera a dello stesso articolo, che vieta la caccia nei terreni adibiti ad attività sportive: un riferimento da considerare per le aree effettivamente destinate alla pratica equestre.
Sparare verso edifici e recinti: i 150 metri non valgono per tutte le armi
Le regole sulla direzione dello sparo sono distinte da quelle sulla distanza alla quale è vietato esercitare la caccia.
L’articolo 21, comma 1, lettera f, vieta di sparare verso gli edifici adibiti ad abitazione o lavoro e verso stabbi, stazzi, recinti e altre aree delimitate destinate al ricovero e all’alimentazione del bestiame, nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale:
- da meno di 150 metri, quando si utilizza un fucile da caccia con canna ad anima liscia;
- da una distanza inferiore a una volta e mezza la gittata massima, quando si utilizzano altre armi.
Scrivere semplicemente che è vietato sparare verso una scuderia o un recinto da meno di 150 metri sarebbe dunque incompleto: il limite dipende anche dall’arma utilizzata.
Il rispetto di una distanza, inoltre, non va presentato come una garanzia che ogni situazione sia priva di pericolo.
Terreni privati e accesso dei cacciatori
La proprietà privata di un terreno non comporta, da sola, un divieto generalizzato di accesso per l’esercizio della caccia.
L’articolo 842 del Codice civile prevede che il proprietario non possa impedire l’ingresso per l’esercizio venatorio, salvo che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia oppure vi siano colture in atto suscettibili di danno.
Il proprietario può inoltre opporsi all’ingresso di chi non è munito della licenza prevista.
Questa disposizione va letta insieme agli altri divieti e alle condizioni stabiliti dalla normativa venatoria. Non equivale quindi a un diritto incondizionato di entrare e cacciare su qualsiasi terreno.
L’assenza momentanea dei cavalli dal pascolo, da sola, non permette di stabilire se l’accesso e l’attività venatoria siano consentiti.
Quando un terreno è un “fondo chiuso”?
L’articolo 15, comma 8, della legge 157/1992 vieta l’esercizio venatorio nei fondi chiusi da:
- muro, rete metallica o altra chiusura effettiva alta almeno 1,20 metri;
- corsi o specchi d’acqua perenni il cui letto abbia una profondità di almeno 1,50 metri e una larghezza di almeno 3 metri.
La norma prevede anche la notifica ai competenti uffici regionali e l’apposizione, a carico del proprietario o del conduttore, di adeguate tabelle.
Non basta quindi affidarsi a un generico cartello di proprietà privata.
Occorre verificare che la chiusura abbia le caratteristiche richieste e seguire gli adempimenti territoriali relativi a notifica e tabellazione.
La legge nazionale parla di notifica: per conoscere la procedura concreta e l’ufficio competente è necessario consultare le disposizioni regionali. Il semplice recinto usato per contenere i cavalli non va automaticamente considerato un fondo chiuso ai fini venatori.
Martedì e venerdì: che cosa significa “silenzio venatorio”?
L’articolo 18 della legge 157/1992 individua il martedì e il venerdì come giornate nelle quali l’esercizio della caccia è sospeso.
Occorre però distinguere la caccia dagli interventi autorizzati di controllo della fauna selvatica.
L’articolo 19 prevede che questi ultimi possano svolgersi anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto: tali interventi non costituiscono attività venatoria.
Per questo, sentire uno sparo di martedì o venerdì non dimostra automaticamente un illecito. Anche la semplice presenza di una persona con un’arma non consente, da sola, di stabilire che stia esercitando illegalmente la caccia.
In caso di dubbi o situazioni pericolose, la verifica spetta agli organi competenti: è utile descrivere ciò che si osserva, indicando luogo, orario e comportamento delle persone presenti.
Che cosa fare in caso di pericolo o sospette violazioni?
La priorità è la sicurezza delle persone e degli animali.
- Evitate il confronto diretto e non avvicinatevi alle persone armate. Non esponetevi per misurare distanze o raccogliere prove.
- In caso di pericolo immediato, chiamate il 112, spiegando con precisione dove vi trovate, che cosa sta accadendo e se vi sono persone o animali feriti.
- Per segnalazioni non urgenti, rivolgetevi ai Carabinieri Forestali, alla Polizia Provinciale o agli altri organi competenti sul territorio.
- Documentate i fatti soltanto se potete farlo in sicurezza: annotate data, ora, posizione e circostanze; eventuali foto, video e testimonianze possono aiutare gli accertamenti.
- Se un cavallo si ferisce, contattate il veterinario e conservate la documentazione clinica, le fotografie dei danni e i giustificativi delle spese sostenute.
Nella segnalazione distinguete quanto avete osservato direttamente da ciò che presumete: saranno le autorità a verificare distanze, autorizzazioni e possibili violazioni.
La tutela dei cavalli passa anche dalla conoscenza delle regole.
Individuare quelle applicabili alla propria scuderia, conoscere gli uffici competenti e segnalare tempestivamente le situazioni di pericolo aiuta proprietari e gestori ad agire con maggiore consapevolezza.
Riferimenti normativi: legge 11 febbraio 1992, n. 157, in particolare articoli 15, 18, 19 e 21; articolo 842 del Codice civile. Per l’applicazione sul territorio occorre consultare anche la normativa regionale, il calendario venatorio e gli eventuali provvedimenti specifici.
La distinzione tra caccia e controllo faunistico è confermata anche dal dossier della Camera. www.regione.fvg.it
Qui un recente caso di cronaca, in Svizzera






















